curiosità stroriche padovane  1°

ALCUNE LEGGI PENALI DELLA REPUBBLICA PADOVANA

Da antichi codici al civico Museo si rilevano alcune leggi penali emanate dalla Libera Padova nel secolo che va dal 1200 al 1300, eccone qualche cenno.
L'omicidio in rissa veniva punito con la pena di morte se il colpevole non otteneva pace dai parenti dell'ucciso e non pagava lire 100 al Comune.
 Erano esclusi da questo beneficio gli omicidi premeditati o a scopo di rapina. Il servo che per ordine del padrone uccideva un nemico del padrone stesso, veniva condannato a morte come colui che gli aveva dato l'ordine. Il padrone però se era nobile poteva cavarsela vincendo in duello i parenti dell'ucciso o in persona o col mezzo di un bravo o campione.
Colui che dava ricovero e nascondeva un omicida. veniva punito con la distruzione della sua casa. Il Comune dava 100 lire di premio a chi arrestava un reo d'incendio doloso, o un falsario, o uno stupratore, un ladro o un assassino.
Se un accusato di contrabbando veniva assolto dal Tribunale, l'esattore del dazio che l'aveva accusato doveva pagare il doppio delle spese di processo.
Erano vietate le lance e le frecce a chi non era milite del Comune, come pure i coltelli, le mazze ferrate ed i bastoni animati (i fucili e pistole non erano ancora inventati) ed i trasgressori venivano puniti con tratti di corda e carcere duro. Nessuno di notte poteva girare la città senza portare un lume, sotto pena d'immediato arresto. Il reo di scrittura falsa o di falsa testimonianza veniva punito col taglio del naso.
La donna adultera condannavasi al carcere perpetuo, salvo il perdono del marito, l'uomo adultero invece pagava una multa dì 500 lire. Tali leggi durarono fino al 1362, nel quale anno vennero riformate da Francseco I° da Carrara.

 

 

PDF
 
TORNA torna
Ignazio Sommer (Merzio)